Legge 6 agosto 1966, n. 626 Art. 1
A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1965 e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1966 sono confermate le esenzioni contributive nonche' le riduzioni delle misure dei contributi disposte dall' articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706 , convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999 .