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Legge 6 agosto 1966, n. 626 · Legge 6 agosto 1966, n. 626 — Proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie

Legge 6 agosto 1966, n. 626 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1965 e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1966 sono confermate le esenzioni contributive nonche' le riduzioni delle misure dei contributi disposte dall' articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706 , convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999 .