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Legge 25 luglio 1966, n. 616 · Legge 25 luglio 1966, n. 616 — Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo

Legge 25 luglio 1966, n. 616 Art. 15Procedimento disciplinare

In KraftAmtlicher Text

Il Consiglio nazionale inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Nessuna pena disciplinare puo' essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentare in un termine non inferiore a dieci giorni, documenti o memorie difensive. L'incolpato deve essere invitato a comparire innanzi al Consiglio, per essere sentito entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sopra. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. La notifica si effettua secondo le norme contenute negli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile . In caso di irreperibilita' le notificazioni di cui ai due commi precedenti avvengono, inoltre, mediante effissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio nazionale.