Legge 25 luglio 1966, n. 616 Art. 10Riunioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale - Cariche e durata
Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne da' comunicazione ai componenti eletti del Consiglio nazionale e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere piu' anziano per eta', sono eletti: un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. Per la Commissione centrale il Ministro per la grazia e giustizia provvede ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112 . Per la validita' delle adunanze della Commissione centrale e del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Quando il presidente e il vice presidente sono assenti od impediti ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)) . ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)) . I componenti eletti, venuti a mancare per qualsiasi causa, sono sostituiti dagli eletti che li seguono nell'ordine della graduatoria. In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.