Legge 22 luglio 1966, n. 614 Art. 21Entrata in vigore della legge
CAPO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CAPO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
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