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Legge 22 luglio 1966, n. 614 · Legge 22 luglio 1966, n. 614 — interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale

Legge 22 luglio 1966, n. 614 Art. 15Utilizzazione dello stanziamento per l'anno 1966

CAPO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

In KraftAmtlicher Text

L'intero stanziamento previsto al primo comma dell'articolo 13 per l'esercizio finanziario 1966 e' destinato a contribuire al completamento, nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed aggiunte, delle opere gia' iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi programmi sono predisposti tenendo conto dell'entita' e della funzionalita' delle opere, nonche' dei tempi tecnici necessari per la loro ultimazione e sono approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo 1.