Legge 22 luglio 1966, n. 613 Art. 39
TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
Le norme dell'articolo 10 della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1965.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
Le norme dell'articolo 10 della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1965.