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Legge 22 luglio 1966, n. 613 · Legge 22 luglio 1966, n. 613 — Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi

Legge 22 luglio 1966, n. 613 Art. 13

TITOLO III DEL FINANZIAMENTO

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' dovuto all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani dagli iscritti all'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge ed alla assicurazione obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani, il relativo contributo nell'aliquota prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124 . L'aliquota predetta si applica sulla misura minima di retribuzione indicata dalla Tabella A allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903 , per la classe di contribuzione presa a riferimento per la determinazione del contributo base. Dalla stessa data il contributo di cui al primo comma e' dovuto all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, assicurati obbligatoriamente per l'invalidita' e la vecchiaia, nella misura di lire 0,50 per giornata accertata ai sensi dell' articolo 9, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 . I contributi di cui ai precedenti commi sono riscossi unitamente al contributo dovuto dalle categorie stesse per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Le somme riscosse sono versate dalle gestioni interessate all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in rate semestrali posticipate.