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Legge 22 luglio 1966, n. 607 · Legge 22 luglio 1966, n. 607 — Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue

Legge 22 luglio 1966, n. 607 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Il Pretore, con proprio decreto, fissa la udienza di comparizione personale delle parti davanti a se', ordinando che il ricorso e il decreto siano notificati anche a chi, a suo giudizio, sulla scorta delle notizie e della documentazione di cui all'articolo precedente, risulti interessato al ricorso stesso, compreso il creditore ipotecario. L'udienza di comparizione deve aver luogo in ogni caso non oltre il 60° giorno dalla data di presentazione del ricorso.