Legge 22 luglio 1966, n. 607 Art. 10
In deroga alle vigenti norme fiscali, nel procedimento pretorio previsto dalla presente legge, tutti gli atti e tutti i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie. I diritti e gli onorari dei procuratori legali, degli avvocati e dei consulenti sono ridotti alla meta'.