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Legge 22 luglio 1966, n. 607 · Legge 22 luglio 1966, n. 607 — Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue

Legge 22 luglio 1966, n. 607 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

In deroga alle vigenti norme fiscali, nel procedimento pretorio previsto dalla presente legge, tutti gli atti e tutti i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie. I diritti e gli onorari dei procuratori legali, degli avvocati e dei consulenti sono ridotti alla meta'.