Legge 13 luglio 1966, n. 654 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'Accordo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 23 novembre 1957.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'Accordo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 23 novembre 1957.