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Legge 13 luglio 1966, n. 610 · Legge 13 luglio 1966, n. 610 — Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra

Legge 13 luglio 1966, n. 610 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Gli articoli 39 e 40 della legge 27 dicembre 1953, numero 968 , e l'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607 , sono abrogati. Ove i danneggiati provvedano alla riparazione dei fabbricati destinati ad uso di abitazione, e' concesso il contributo di cui all' articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 . Nel caso che il danneggiato si trovi nelle condizioni previste dal precedente articolo 3, viene concesso il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge.