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Legge 13 luglio 1966, n. 610 · Legge 13 luglio 1966, n. 610 — Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra

Legge 13 luglio 1966, n. 610 Art. 20

In KraftAmtlicher Text

Il termine di cui all' articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , per l'inclusione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei Comuni sinistrati dalla guerra negli elenchi di quelli cui e' fatto l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, e' prorogato fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La seconda parte dell'ultimo comma dell' articolo 11 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , e' sostituita dalla seguente: "L'efficacia del piano e' conservata nei limiti di tempo stabiliti ancorche' sia stato o venga approvato il relativo, piano regolatore ai sensi dell' articolo 8 della legge 10 agosto 1942, n. 1150 , e dell' articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640 ". E' prorogata al 31 dicembre 1970 l'efficacia dei piani che scadono prima di tale data e che non siano stati compiutamente realizzati.