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Legge 13 luglio 1966, n. 610 · Legge 13 luglio 1966, n. 610 — Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra

Legge 13 luglio 1966, n. 610 Art. 11

In KraftAmtlicher Text

E' concesso un premio di acceleramento pari ad un decimo della spesa ammissibile a contributo, determinata ai sensi delle lettere a) , b) e c) dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , ai proprietari dei fabbricati distrutti dalla guerra, i quali provvedano alla ricostruzione dei fabbricati stessi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Il premio e' corrisposto dopo avere verificata la regolare esecuzione dei lavori e con le stesse modalita' di pagamento del contributo.