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Legge 13 luglio 1966, n. 610 · Legge 13 luglio 1966, n. 610 — Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra

Legge 13 luglio 1966, n. 610 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 sia inferiore a 25.000 abitanti ed in quelli nei quali vi sia stata una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad uso di abitazione, e' concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a) , b) e c) dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sino a lire 4.000.000 per unita' immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma. Detto beneficio e' limitato ai fabbricati che prima degli eventi bellici avevano una accertata consistenza non superiore a 8 unita' di abitazione, nonche' ai proprietari di non oltre due unita' immobiliari anche se facevano parte di un fabbricato superiore a 8 unita' di abitazione. Nella costruzione delle unita' immobiliari aventi diritto al contributo di cui sopra, il proprietario puo' ridurre la ricostruzione ad un limite di volume corrispondente alla spesa ammissibile a contributo di lire 4 milioni per ogni unita' immobiliare.