Legge 13 luglio 1966, n. 559 Art. 27
I decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105 , e 22 dicembre 1947, n. 1575 , sono abrogati. I provvedimenti sinora adottati in applicazione dei decreti medesimi sono validi ad ogni effetto.