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Legge 13 luglio 1966, n. 559 · Legge 13 luglio 1966, n. 559 — Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

Legge 13 luglio 1966, n. 559 Art. 17

In KraftAmtlicher Text

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116)) . Il direttore generale: a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; b) da' esecuzione ai provvedimenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del presidente; c) dirige e coordina l'attivita' dei servizi dell'istituto e predispone, col direttore del servizio contabilita' e riscontro, il bilancio dell'esercizio; d) firma, con le norme ed entro i limiti che saranno stabiliti dal regolamento di servizio, i titoli di entrata e di spesa; e) provvede all'assegnazione ed al trasferimento del personale non dirigente; f) sottopone al presidente le relazioni per gli argomenti contenuti nell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.