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Legge 13 luglio 1966, n. 559 · Legge 13 luglio 1966, n. 559 — Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

Legge 13 luglio 1966, n. 559 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

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1. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera gli indirizzi generali e il programma annuale di attivita';

b) delibera i bilanci dell'Istituto;

c) delibera il conferimento dell'incarico a societa' di revisione per la certificazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;

d) formula gli indirizzi programmatici generali relativi alle societa' partecipate;

e) delibera, in via generale, le linee organizzative dell'Istituto e gli indirizzi per la gestione delle risorse umane, ivi compresi i criteri per le assegnazioni e i trasferimenti del personale;

f) delibera, su proposta del presidente, l'assunzione e le relative modalita', nonche' la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore generale;

g) delibera le modalita' di assunzione del personale, secondo criteri e procedure che garantiscano la trasparenza delle scelte e l'efficienza dei servizi;

h) autorizza l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, l'accensione di mutui e la costituzione di diritti reali sui beni di proprieta';

i) delibera l'assunzione di obbligazioni e la prestazione di ogni forma di garanzia;

l) delibera l'utilizzo del fondo di riserva speciale di cui al quarto comma dell'articolo 22;

m) autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni;

n) delibera, su proposta del presidente, nelle materie di cui agli articoli 2364 e 2365 del codice civile , la volonta' dell'Istituto da esprimersi nelle assemblee delle societa' nelle quali l'Istituto detiene direttamente partecipazioni superiori al venti per cento del capitale sociale;

o) delibera sull'acquisto e sulla dismissione di partecipazioni;

p) determina i limiti di somma entro i quali il presidente e il direttore generale autorizzano le spese.

2. Per le materie riguardanti la ''Sezione Zecca'', il consiglio di amministrazione puo' avvalersi della consulenza di un comitato composto dal direttore della ''Sezione Zecca'' e da due esperti designati dal consiglio medesimo all'inizio di ciascun anno.

3. Il consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all' articolo 2381 del codice civile , puo' delegare proprie attribuzioni al presidente.

4. Dell'esercizio delle deleghe ad esso attribuite il presidente e' tenuto a riferire al consiglio di amministrazione, secondo le modalita' e nei tempi da questo stabiliti.

5. La deliberazione indicata alla lettera b) del comma 1 e' sottoposta all'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le modalita' di cui all'articolo 23. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento della predetta deliberazione da parte del Ministero vigilante, i bilanci si intendono approvati. Qualora siano formulate osservazioni, il termine e' interrotto e ricomincia a decorrere per intero, per una sola volta, a partire dalla data in cui le risposte dell'istituto pervengono allo stesso Ministero vigilante.

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