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Legge 13 luglio 1966, n. 559 · Legge 13 luglio 1966, n. 559 — Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

Legge 13 luglio 1966, n. 559 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

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1. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati esclusivamente per un ulteriore triennio.

2. Il collegio e' composto di tre revisori effettivi e di tre supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

3. Il presidente ed il suo supplente sono scelti tra i dirigenti dello Stato con incarico dirigenziale generale presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

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