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Legge 5 luglio 1966, n. 526 · Legge 5 luglio 1966, n. 526 — Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta' di Venezia

Legge 5 luglio 1966, n. 526 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

Le somme residue fra il ricavo dei prestiti di cui all'articolo 7 e le spese previste agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge saranno impiegate dal Comune per la costruzione di case popolari, di scuole, di fognature, impianti igienico-sanitari e di illuminazione; per la sistemazione della viabilita'; per la estensione dei servizi pubblici inerenti in particolare allo sviluppo delle comunicazioni; per le opere di interesse turistico, paesistico e sportivo.