Legge 5 luglio 1966, n. 519 · Legge 5 luglio 1966, n. 519 — Approvvigionamento di sale all'industria
Legge 5 luglio 1966, n. 519 Art. 7Disposizioni transitorie
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si dovra' provvedere alla determinazione dei prezzi di vendita dei sali con le modalita' previste negli articoli precedenti, rimanendo in vigore, nel frattempo, i prezzi di tariffa attuali. ((2))
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 ottobre 1978, n.636 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che e' abrogata "la legge 1 luglio 1966, n. 519 ".