Legge 26 maggio 1966, n. 538 Art. 3
All'onere derivante dall'esecuzione della Convenzione di cui all'articolo 1 sara' fatto fronte con fondi gia' iscritti al capitolo 1114 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1966 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi finanziari successivi.