Legge 26 maggio 1966, n. 389 Art. 6
L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 56 della legge 27 febbraio 1965, n. 49 , per provvedere alla ricostruzione e alla rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 e' elevata da lire 2.500 milioni a lire 3.500 milioni. L'aumento di lire 1 miliardo e' destinato alla concessione, al termini dell' articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 , di contributi a privati danneggiati dal suddetto terremoto.