Legge 26 maggio 1966, n. 389 Art. 1
La spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale, di cui all' articolo 5 della legge 27 febbraio 1965, n. 49 , e' elevata a lire 800 milioni.
La spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale, di cui all' articolo 5 della legge 27 febbraio 1965, n. 49 , e' elevata a lire 800 milioni.