Legge 24 maggio 1966, n. 370 Art. 9
La retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo per il Fondo e' costituita: a) dallo stipendio e dagli altri emolumenti di carattere continuativo e determinato nelle misure previste dal trattamento economico fissato dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi economici stipulati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e dai regolamenti aziendali. Sono per altro escluse le seguenti voci: compensi per festivita' e indennizzo ferie non godute; assegni integrativi degli assegni familiari; indennita' rischio cassa; indennita' mezzi di trasporto; rimborsi spese sotto qualsiasi titolo e misura; riparti contravvenzionali, aggi per I.G.E. e altre riscossioni locali in conto terzi; ogni altra indennita' o compenso di carattere eccezionale; b) dagli assegni o compensi ad personam eccedenti la retribuzione contrattuale purche' corrisposti in via continuativa e facenti parte della normale retribuzione mensile.