Legge 24 maggio 1966, n. 370 Art. 14
E' data facolta' all'iscritto, a far tempo dalla data di entrata in vigore, della presente legge, di regolarizzare a proprio carico, agli effetti delle prestazioni di pensione e di capitale, i periodi di richiamo, alle armi durante i quali le aziende erano tenute alla conservazione del posto ma non al versamento dei contributi al Fondo di previdenza. Le modalita' e le condizioni per tali regolarizzazioni sono quelle indicate negli ultimi due commi del precedente articolo 13. I periodi di richiamo alle armi durante i quali il versamento dei contributi era dovuto a norma di legge e che non e' stato invece effettuato, saranno considerati utili ai fini delle prestazioni di pensione e di capitale con le modalita' ed alle condizioni indicate al precedente comma, previa presentazione al Fondo di previdenza dei documenti dell'autorita' militare comprovanti il riconoscimento del servizio militare prestato quale richiamato.