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Legge 14 maggio 1966, n. 359 · Legge 14 maggio 1966, n. 359 — Norme interpretative della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione del personale ausiliario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge stessa

Legge 14 maggio 1966, n. 359 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il servizio prestato nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili statali dal personale ausiliario anteriormente alla nomina in ruolo puo' essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo pari al 6 per cento della retribuzione spettante alla data della domanda. L'Istituto nazionale della previdenza sociale versera' allo Stato ed agli interessati i contributi pagati rispettivamente dal datore di lavoro e dai lavoratori per la assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, per i periodi di servizio riscattati per intero ai sensi del precedente articolo. Fermo restando quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368 , i servizi che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennita' per cessazione del rapporto di impiego; le Amministrazioni dei Convitti nazionali e degli. Educandati femminili statali verseranno agli interessati i contributi che saranno ad esse rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.