Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 13 maggio 1966, n. 356 · Legge 13 maggio 1966, n. 356 — Norme sulla produzione avicola

Legge 13 maggio 1966, n. 356 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese di produzione dei pulcini, la cui capacita' totale di incubazione, al netto delle sezioni di schiusa, e' inferiore a 1000 uova, nonche' alle imprese che abbiano una corrispondente capacita' produttiva di uova da cova. ((1))

------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 giugno 2010, n. 96 ha disposto (con l'art. 30, comma 8) che "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, e' abrogata la legge 13 maggio 1966, n.356 ".