Legge 13 maggio 1966, n. 356 · Legge 13 maggio 1966, n. 356 — Norme sulla produzione avicola
Legge 13 maggio 1966, n. 356 Art. 5
Le imprese produttrici di pulcini devono osservare le regole tecniche e sanitarie indicate nella presente legge e non possono porre in incubazione uova, di provenienza nazionale od estera, che non siano accompagnate dal documento previsto dal precedente articolo 4 o dal regolamento della Comunita' economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963. Esse devono tenere costantemente aggiornato in ogni centro o stabilimento di produzione un registro, dove saranno indicati, per le singole partite di uova da cova: a) il nome del paese di origine; b) il nome, o la ragione sociale, e l'ubicazione della impresa produttrice; c) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del centro o stabilimento di produzione; d) il nome e l'indirizzo del produttore responsabile; e) il numero di uova da cova che costituiscono la partita messa a covare; f) la data alla quale le uova sono state messe a covare. Le imprese produttrici di pulcini devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, bimestralmente, su apposito modulo distribuito dallo stesso Ministero, i dati statistici sull'attivita' svolta nel bimestre precedente. ((1))
------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 giugno 2010, n. 96 ha disposto (con l'art. 30, comma 8) che "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, e' abrogata la legge 13 maggio 1966, n.356 ".
Verweist auf
- Legge 13 maggio 1966, n. 356 Art. 30