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Legge 13 maggio 1966, n. 303 · Legge 13 maggio 1966, n. 303 — Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

Legge 13 maggio 1966, n. 303 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal presidente dell'Azienda ed e' composto: a) da un Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale puo' delegargli le sue attribuzioni di presidente dell'Azienda; b) dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; c) dal direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; d) dal direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e) dall'ispettore generale capo per gli affari economici del Ministero del tesoro; f) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio; g) da un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato; h) da due esperti, che non abbiano comunque interesse nell'espletamento dei servizi che saranno affidati dall'Azienda a norma del successivo articolo 10. ((i) dal direttore generale della bonifica e della colonizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; l) dal direttore generale dei miglioramenti fondiari e servizi speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; m) dal direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste)) . Un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, e' segretario del Consiglio di amministrazione. I due componenti di cui alla lettera 12) sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Essi durano in carica tre anni.