Legge 6 maggio 1966, n. 333 Art. 5
Si considerano tempestivamente presentate le domande per ottenere l'indennizzo di cui all' articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607 , che siano pervenute al Ministero del tesoro, ovvero alle Rappresentanze diplomatiche italiane, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.