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Legge 23 aprile 1966, n. 218 · Legge 23 aprile 1966, n. 218 — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966

Legge 23 aprile 1966, n. 218 Art. 45

In KraftAmtlicher Text

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonche' il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1966, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 1). Per gli effetti di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contanilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nello elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.