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Legge 23 aprile 1966, n. 218 · Legge 23 aprile 1966, n. 218 — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966

Legge 23 aprile 1966, n. 218 Art. 38

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.