Legge 23 aprile 1966, n. 218 Art. 29
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1066 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1066 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).