Legge 23 aprile 1966, n. 218 Art. 108
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina, mercantile per l'anno finanziario 1966, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina, mercantile per l'anno finanziario 1966, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).