Legge 23 aprile 1966, n. 218 Art. 103
Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura e' stabilito, per l'anno finanziario 1966, ai termini dell' articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , in lire 11.380.000.000.