Legge 5 aprile 1966, n. 210 Art. 9
Per la gestione dei fondi ed il vista del carattere speciale e temporaneo della manifestazione, il Commissariato e' autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato.
Per la gestione dei fondi ed il vista del carattere speciale e temporaneo della manifestazione, il Commissariato e' autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato.