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Legge 5 aprile 1966, n. 210 · Legge 5 aprile 1966, n. 210 — Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967

Legge 5 aprile 1966, n. 210 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Il Commissario generale direttamente od a mezzo del Segretario generale gestisce i fondi assegnati al Commissariato. Il Commissario generale autorizza le spese da sostenere in Italia ed in Canada per il funzionamento del Commissariato, la formazione di progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione e le spese di rappresentanza.