Legge 5 aprile 1966, n. 210 Art. 1
Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 e' autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione di lire 1.000.000.000 nell'anno finanziario 1965 e di lire 500.000.000 nell'anno finanziario 1966.