Legge 20 dicembre 1965, n. 1435 Art. 2
Il personale assunto ai sensi dell'articolo 1, che fin dalla data della sua prima utilizzazione abbia svolto la propria opera in qualita' di traduttore, interprete, speaker e stenointerprete, e' inquadrato nel gruppo 1° del personale di cui all'articolo 2 della citata legge 23 giugno 1961, n. 520 , a prescindere dal titolo di studio richiesto dall'articolo 3 del disciplinare approvato con decreto interministeriale 4 luglio 1962. L'inquadramento di cui al precedente comma puo' essere esteso anche al personale gia' assunto a contratto a termine rinnovabile ai sensi della predetta legge, che abbia bene esercitato le sopracitate mansioni per un periodo non inferiore ad un anno e che ne faccia domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.