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Legge 20 dicembre 1965, n. 1435 · Legge 20 dicembre 1965, n. 1435 — Norme di modifica alla legge 23 giugno 1961, n. 520, sulla "Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attivita' specializzata dei Servizi del turismo e dello spettacolo, informazioni e proprieta' intellettuale"

Legge 20 dicembre 1965, n. 1435 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il personale assunto ai sensi dell'articolo 1, che fin dalla data della sua prima utilizzazione abbia svolto la propria opera in qualita' di traduttore, interprete, speaker e stenointerprete, e' inquadrato nel gruppo 1° del personale di cui all'articolo 2 della citata legge 23 giugno 1961, n. 520 , a prescindere dal titolo di studio richiesto dall'articolo 3 del disciplinare approvato con decreto interministeriale 4 luglio 1962. L'inquadramento di cui al precedente comma puo' essere esteso anche al personale gia' assunto a contratto a termine rinnovabile ai sensi della predetta legge, che abbia bene esercitato le sopracitate mansioni per un periodo non inferiore ad un anno e che ne faccia domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.