Legge 13 dicembre 1965, n. 1370 Art. 3
L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali, interessi e spese di contratto e' a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato. L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 gennaio 1907.