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Legge 13 dicembre 1965, n. 1366 · Legge 13 dicembre 1965, n. 1366 — Norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 13 dicembre 1965, n. 1366 Art. 2

TITOLO I DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE Capo I NORME FONDAMENTALI

In KraftAmtlicher Text

Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale i requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione al carattere delle funzioni spettanti ai gradi suddetti.