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Legge 13 dicembre 1965, n. 1366 · Legge 13 dicembre 1965, n. 1366 — Norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 13 dicembre 1965, n. 1366 Art. 13

Capo IV VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO

In KraftAmtlicher Text

La Commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla Commissione in due distinti elenchi, in' ordine di ruolo.