Legge 6 dicembre 1965, n. 1496 Art. 6
Il Ministero degli affari esteri provvedera' a somministrare al Commissariato i fondi stanziati sul proprio bilancio per la partecipazione italiana alla I Mostra internazionale dei trasporti e delle comunicazioni di Monaco di Baviera del 1965, in relazione agli impegni da soddisfare, a titolo di anticipazione. Il commissario e' tenuto a rendere regolari e periodici rendiconti delle somme somministrategli.