Legge 6 dicembre 1965, n. 1368 Art. 2
Le disposizioni contenute nel precedente articolo 1 si applicano altresi' agli iscritti all'Opera di previdenza di cui allo stesso articolo 1 per i servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali e per i quali non sia stata gia' liquidata dagli enti stessi analoga indennita' previdenziale, e che, ai sensi delle vigenti norme, siano riconosciuti o ammessi a riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.