Legge 6 dicembre 1965, n. 1367 Art. 7
I posti attribuiti in aumento dalla presente legge nelle qualifiche di direttore di sezione, di direttore di divisione e di ispettore generale, o qualifiche equiparate, debbono essere conferiti dopo che siano stati espletati i concorsi di ammissione da bandirsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge per un numero di posti corrispondenti all'aumento della dotazione organica di ciascun ruolo. TABELLA A ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- TABELLA B ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- TABELLA C ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- TABELLA D ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----