Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 29 novembre 1965, n. 1330 · Legge 29 novembre 1965, n. 1330 — Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere

Legge 29 novembre 1965, n. 1330 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

In caso di recidiva, le pene di cui ai precedenti articoli sono triplicate. Nel procedimenti per i reati previsti dalla presente legge deve essere sempre ordinato il sequestro della merce, e questa e' confiscata in caso di accertata infrazione. Le sanzioni previste dagli articoli 9 e 11 non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, a chi senza essere a conoscenza dell'infrazione, detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o cede a qualsiasi titolo prodotti fabbricati da terzi e contenuti in confezioni originali conformi, per quanto riguarda i mangimi, all' articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , per quanto riguarda i prodotti alimentari all'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, in 283, e successive modificazioni, purche' la confezione non presenti segni di alterazione.