Legge 29 novembre 1965, n. 1330 Art. 1
E' vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo latte magro in polvere che sia importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame. L'importazione di tale prodotto per "a suddetta destinazione puo' essere effettuata solo da chi sia autorizzato a norma dell' articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , a produrre mangimi integrati a scopo di vendita.