Legge 29 novembre 1965, n. 1324 Art. 3
Alla copertura dello stanziamento di cui all'articolo 1 viene provveduto con le somme versate in Tesoreria ai termini del precedente articolo 2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.