Legge 28 novembre 1965, n. 1329 Art. 6
Il privilegio previsto dall' articolo 2762 del Codice civile ha, per le macchine contrassegnate, una durata non superiore ai sei anni e non e' soggetto alle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo stesso. Il privilegio stesso spetta anche, osservate le formalita' indicate dal quarto comma dell'articolo 2762 del Codice civile , a chi, nell'interesse del compratore, abbia corrisposto la totalita' o parte del prezzo per l'acquisto delle macchine di cui all'articolo 1.