Legge 15 novembre 1965, n. 1288 Art. 13
Le ammende previste dalla presente legge saranno versate dagli Uffici del registro direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate alla costituzione di un fondo per l'annuale erogazione di borse di studio a favore degli orfani di guerra e degli orfani dei caduti per causa di servizio.